Buoni pasto

 

Il buono pasto spetta esclusivamente al personale con orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative con relativa pausa di almeno mezz'ora (art. 4, comma 1, Accordo sulla corresponsione dei buoni pasto del 30 aprile 1996). Il buono pasto è, altresì, attribuito per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario di lavoro, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall’art. 19, comma 4, del CCNL del 16 maggio 1995, come sopra precisato.

In deroga a quanto previsto dal citato art. 4, comma 1, dell'Accordo sui buoni pasto, la legge 334 del 1997 prevede, all'art. 3, che il buono pasto può anche essere attribuito ai dipendenti di amministrazioni che non hanno attivato l'orario di servizio su cinque giorni, in relazione a taluni uffici che hanno specifiche esigenze di erogazione permanente di servizi pubblici e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, nonché quelli che hanno la necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici con ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni festivi (art. 22 della legge 724/1994). L'individuazione di tali particolari uffici spetta all'amministrazione interessata, che, in relazione alle proprie priorità organizzative e funzionali, possiede tutti gli elementi per valutare le suindicate esigenze e conseguentemente stabilire quale personale è da ritenersi destinatario della disposizione citata. Va comunque ricordato che, anche quando l'orario di servizio sia articolato su sei giorni, per le considerazioni di cui sopra, il buono pasto va corrisposto nel rispetto dell'art. 4, commi 2 e 3, del citato Accordo del 30 aprile 1996.

Quesito:
Un dipendente che effettui un orario di lavoro di 7 h e 12 su cinque giorni ha diritto al buono pasto?
Risposta:
Il CCNL del 30/4/1996 in materia di buoni pasto stabilisce, all’art. 4 che al dipendente spetta il buono pasto se svolge un orario di lavoro superiore alle sei ore, ponendo come condizione imprescindibile che venga effettuata anche la relativa pausa. Tale pausa, ai sensi dell’art. 19 del CCNL del 16/5/1995 e dell’art. 7 dell’Accordo sulle tipologie dell’orario di lavoro del 12/1/1996, ha la durata di trenta minuti ed è finalizzata a consentire il recupero delle energie psicofisiche e alla consumazione del pasto.
Quesito:
 E’ necessario effettuare la pausa per avere diritto all’attribuzione del buono pasto?
Risposta:
Le condizioni per l’attribuzione del buono pasto sono individuate dall’Accordo sottoscritto il 30 aprile 1996, dal quale si evince che per il riconoscimento dello stesso è necessario, tra l’altro, che il lavoratore effettui la pausa di cui all’ art. 19 del CCNL del 16 maggio 1995.

In tale ultimo articolo viene previsto, infatti, che in caso di orario giornaliero superiore alle sei ore, il lavoratore deve beneficiare di una interruzione della attività lavorativa, di cui viene stabilita una durata di almeno trenta minuti. A ciò si aggiunge che l’art. 7 dell’Accordo sulle tipologie dell’orario di lavoro del 12 gennaio 1997, (G.U. Serie generale n. 29 del 5 febbraio 1996) precisa che la pausa è finalizzata al recupero delle energie psico-fisiche e alla eventuale consumazione del pasto.

Dal combinato disposto delle clausole contrattuali ivi richiamate, risulta evidente che la pausa si configura come elemento indispensabile per aver diritto al buono pasto.

La previsione contrattuale di tale istituto, infatti, trova il suo fondamento nella necessità di assicurare al dipendente un congruo periodo di tempo per la consumazione del pasto e si configura necessariamente come un intervallo tra due periodi di attività lavorativa, che, quindi, dovrà riprendere dopo l’effettuazione della pausa medesima.

Sotto tale profilo, va segnalato, altresì, che il suindicato buono non è un beneficio che viene attribuito di per sé, ma è finalizzato a consentire al dipendente - laddove non sia previsto un servizio mensa - la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall’amministrazione al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell’attività lavorativa anche dopo un periodo di sei ore.