Questioni di carattere generale

 

Quesito:
Nel caso in cui un contratto collettivo nazionale modifichi clausole contenute in precedenti contratti, quale disciplina si applica alle situazioni già instaurate e non ancora concluse al momento dell’entrata in vigore del nuovo contratto?
Risposta:
Al riguardo si rappresenta che la regola generale di cui all’art. 2, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, prevede che l’efficacia giuridica delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, decorrano dal giorno successivo alla data di sottoscrizione degli stessi, a meno che non sia espressamente definita nel contratto una data diversa.

Pertanto, si ritiene debba farsi riferimento alla normativa vigente al momento del verificarsi della situazione che determina l’applicazione dell’istituto, in base alla quale sia l’amministrazione che il dipendente hanno operato le proprie scelte o programmato le proprie attività.
Quesito:
Le disposizioni contenute all’art. 34, comma 4, del CCNL integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001, relative alla cessazione dell’efficacia delle norme generali e speciali ancora vigenti ed espressamente applicabili anche al personale del comparto dei Ministeri, è riferibile anche alle norme del d.lgs. 165/2001?
Risposta:
Al riguardo occorre precisare che la clausola in questione si riferisce, in particolare, a tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, secondo quanto previsto dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché a quelle contemplate dall’art. 2, comma 3 del medesimo decreto.

Ad ulteriore riprova che il contratto non può disapplicare le norme del decreto in parola concorre il fatto che l’art. 2 citato annovera le stesse tra le nuove fonti del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti dopo il processo di riforma.
Quesito:
Quali sono i documenti che devono essere conservati nel fascicolo personale, ai sensi dell’art 17, comma1, del CCNL integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001?
Risposta:
Il CCNL integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001 nel riportare a disciplina contrattuale la precedente normativa, ha superato la precedente elencazione tassativa contenuta nell’art. 24 del D.P.R. n. 686/1957, pur precisando che il fascicolo personale contiene tutti gli atti e documenti attinenti all’attività svolta dal lavoratore ed ai fatti più significativi che lo riguardano.

Pertanto, considerato che il fascicolo personale non è esclusivamente finalizzato alla progressione di carriera del dipendente, non parrebbe conforme allo spirito della norma un’interpretazione restrittiva della stessa.